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Il problema dello scarico a parete nell’ambito residenziale

Alcuni chiarimenti e consigli da parte di TATA


La Legge 90/2013 obbliga lo scarico a tetto dei fumi della combustione per tutti gli impianti termici di nuova realizzazione o installati in sostituzione a una caldaia precedente.

Esistono però delle deroghe per cui lo scarico a parete è ancora possibile. Infatti per articolo 17 bis della Legge 90/2013 e per il Decreto legislativo n.102 del 4 Luglio 2014 è consentito lo scarico a parete dei fumi della combustione della caldaia in deroga solo nei seguenti casi rispettando inoltre anche le distanze dei prospetti della norma UNI 7129/2015:

 

  • sostituzione di una caldaia, di qualsiasi tipo, che già scaricava a parete;
  • sostituzione di una caldaia a camera aperta, a tiraggio naturale, che scaricava in una canna fumaria collettiva ramificata condominiale;
  • installazione in edifici storici o sottoposti a norme di tutela;
  • impossibilità tecnica di andare a tetto con lo scarico fumi, asseverata da un professionista abilitato;
  • installazione di apparecchi a condensazione, nell’ambito di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili pluri familiari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all’applicazione dei suddetti generatori;
  • installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore, dotati di specifica certificazione di prodotto.


Vanno chiaramente verificate normative Regionali, Comunali e Condominiali.

 

Clicca qui per leggere il testo completo della legge 90/2013 in formato PDF >> Legge 90/2013


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